Reclami
La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA mette a disposizione sul proprio sito internet e presso ogni filiale della Banca allo sportello automatico “Punto Trasparenza” (Sezione Reclami) un modulo che può essere eventualmente utilizzato per la presentazione del reclamo.
INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI UN RECLAMO E SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA’ COOPERATIVA pone la massima attenzione alla soddisfazione della propria clientela ed all'ascolto delle sue esigenze.
Nel caso in cui un cliente non rimanga soddisfatto della soluzione/risposta ad un problema da parte del personale della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara, è possibile presentare un formale reclamo all’apposito UFFICIO RECLAMI della Banca, che ha stabilito specifiche regole e procedure interne per accogliere e gestire suggerimenti e reclami.
La presentazione di un reclamo deve avvenire in forma scritta, per posta ordinaria/fax o in via informatica (e-mail) all’ indirizzo sotto riportato, ovvero consegnandolo direttamente allo sportello della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara presso il quale è intrattenuto il rapporto.
Di seguito si riportano i recapiti ai quali indirizzare i reclami:
- PER POSTA ORDINARIA, all'indirizzo :
Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara Società Cooperativa
Ufficio Reclami
Via P. Melchiade n. 37
84018 Scafati (Sa)
- PER POSTA ELETTRONICA - alla casella di posta elettronica RECLAMI@SCAFATI.BCC.IT
- PER POSTA CERTIFICATA - alla casella di posta elettronica RECLAMI@PEC.BCCSCAFATIECETARA.IT
- PER FAX al numero +39 081 8502428
Per i tempi di risposta relativamente ai prodotti/servizi bancari, le operazioni di pagamento, i servizi di investimento e ai prodotti assicurativi si rimanda ai documenti Informativa Generale su tutti i tipi di Reclami e Informativa Procedura Reclami IVASS presenti nella sezione "Documenti Disponibili" in coda alla pagina.
IN CASO DI CONTROVERSIE INERENTI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI SI PUÒ RICORRERE A:
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF): i) se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell' 1.1.2009; ii) nel limite di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; iii) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi.
Per informazioni e dettagli sull’Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, all’interno del quale sono reperibili:
- Banca d'Italia Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari : https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/modif-disp-abf/Disposizioni_ABF.PDF
- Guida all'utilizzo del portale ABF : https://www.arbitrobancariofinanziario.it/presentare-ricorso/guide-e-moduli/Guida-ricorso-abf.pdf
- Istruzioni per la compilazione del ricorso : https://www.arbitrobancariofinanziario.it/presentare-ricorso/guide-e-moduli/Istruzioni-compilazione-ricorso-rev.pdf
- Modulo di ricorso : https://www.arbitrobancariofinanziario.it/presentare-ricorso/guide-e-moduli/Modulo_di_ricorso_2022.02.04.pdf
IN CASO DI CONTROVERSIE INERENTI SERVIZI E ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO SI PUÒ RICORRERE A:
ALL’ARBITRO PER CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF)
Per la risoluzione di controversie finanziarie per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la Banca deve rispettare quando presta servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio. L’ACF è uno strumento che consente all’investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi (di norma 180 giorni), senza costi e senza obbligo di assistenza legale.
Il diritto di ricorrere all’Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.acf.consob.it all’interno del quale sono reperibili:
- Disposizioni emanate dalla Consob in tema di sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie finanziarie
- La Guida al ricorso all’ACF
- Brochure ACF
- Il modulo di ricorso all’ACF e le relative istruzioni per la compilazione
IN CASO DI CONTROVERSIE INERENTI L’INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA SI PUÒ RICORRERE A:
- ALLE COMPAGNIE ASSICURATIVE
Per quanto concerne la gestione del rapporto contrattuale, l’effettività della prestazione, la quantificazione ed erogazione delle somme dovute.
Per maggiori informazioni si possono consultare i siti delle Compagnie Assicurative di prodotto.
- ALL’IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
consultabile per l’attività di distribuzione assicurativa svolta direttamente dalla Banca.
Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
IN CASO DI CONTROVERSIE INERENTI QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE, SERVIZIO BANCARIO E DI INVESTIMENTO SI PUÒ RICORRERE A:
- AL CONCILIATORE BANCARIO E FINANZIARIO – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR.
Per informazioni sul Conciliatore bancario Finanziario, si può consultate il sito www.conciliatorebancario.it, all’interno del quale è disponibile:
- Il Regolamento per la procedura di Conciliazione
- Il modulo per la presentazione dell’istanza di conciliazione e le relative istruzioni per la compilazione
- l’inoltro dell’istanza di mediazione può avvenire anche on line collegandosi al sito www.conciliatorebancario.it sezione Mediazione.
- AD ALTRO ORGANISMO DI MEDIAZIONE SPECIALIZZATO iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile su www.giustizia.it
- ALL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM)
Per informazioni in caso di reclami inerenti pratiche commerciali scorrette (pubblicità ingannevole e aggressiva, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti) ovvero nel caso in cui si ritenga violato il diritto di discriminazione o si voglia segnalare la potenziale presenza di clausole vessatorie, ai sensi del codice del consumo, si può consultare il sito: http://www.agcm.it
- ALLA BANCA D’ITALIA
In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. Gli esposti alla Banca d’Italia possono essere inoltrati anche utilizzando l’apposito modulo disponibile on line sul sito www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html.
- ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Il cliente che intende rivolgersi all’Autorità Giudiziaria deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda rivolgersi all’ABF oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario