Fondo di garanzia prima casa

Si informa che questa Banca aderisce all’iniziativa del Fondo di Garanzia Prima Casa istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito dalla CONSAP S.p.A., in forza della Legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, comma 48, lettera c) e del decreto MEF del 31 luglio 2014.

Per accedere ai finanziamenti, i richiedenti devono recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa e compilare il modello di domanda che sarà inoltrato telematicamente al Gestore dal soggetto finanziatore.

Beneficiari

Possono chiedere la fideiussione statale tutti i consumatori che non siano proprietari di altri immobili ad uso abitativo, ad eccezione di quelli acquisiti per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’immobile per il quale è possibile chiedere il finanziamento deve essere adibito esclusivamente ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

E’ prevista una priorità di ammissione alla garanzia del Fondo esclusivamente per le seguenti categorie (c.d. “prioritari”):

  • Giovani coppie (purché uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
  • Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • Giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
  • Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi case popolari (IACP).

Per tali soggetti è previsto anche un tasso calmierato del finanziamento, ovvero il TEG non può superare il tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Caratteristiche dell’immobile
L’immobile per il quale è possibile chiedere il finanziamento deve essere adibito esclusivamente ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

Caratteristiche del finanziamento
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati per l’acquisto ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari ubicate sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro.
Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono negoziabili con i finanziatori.
Anche in caso di ammissione alla garanzia del Fondo, resta in facoltà dei soggetti finanziatori l’erogazione del mutuo.
I finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.

Caratteristica della Garanzia del Fondo
La Garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore – ha dato approvazione per l’ammissione al beneficio del Fondo.
La Garanzia è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è efficace a decorrere dalla data di erogazione del mutuo.


Le informazioni riportate non sono esaustive. Si rimanda per ulteriori approfondimenti alla normativa che può essere reperita sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze (www.dt.tesoro.it) e della CONSAP Spa (www.consap.it), dove è anche disponibile la documentazione accessoria e la modulistica di carattere operativo.

Documenti correlati :

Protocollo d' intesa MEF e ABI

Modello di domanda Fondo Casa

Manuale utente

Legge nr. 147 del 27/12/2013

Decreto attuativo MEF del 31/07/2014