Informativa Circolare B.Italia 285/2013

Basilea 2

Cos'è : E’ un accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche dei paesi aderenti.

Che cosa comporta :

Per le banche
Le banche devono:

attraverso procedure di valutazione, classificare i propri clienti in base alla loro rischiosità

accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti.

Maggior rischio = Maggiori accantonamenti.

Per le imprese
Le imprese, soprattutto PMI, devono attuare politiche, gestionali e di bilancio, che abbiano lo scopo di rafforzare la propria struttura e la propria immagine per affrontare serenamente l'esame dei rating bancari.

Fasi Attuative
La circolare n. 263/2006 della Banca d’Italia, che disciplina le metodologie di gestione dei rischi da parte delle banche e gli indirizzi ed i criteri dell’attività di supervisione della Banca d’Italia stessa per assicurare la stabilità del sistema bancario, persegue il proprio obiettivo attraverso tre pilastri:

1. Primo Pilastro - Requisiti Patrimoniali Minimi
Prevede un requisito patrimoniale minimo per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi), e, allo stesso tempo, permette l’uso di metodologie alternative per il calcolo dei rischi stessi.

2. Secondo Pilastro - Controllo Prudenziale
Promuove la collaborazione tra banche e Autorità di Vigilanza Nazionali chiamate a dare un giudizio sull’adeguatezza del controllo dei rischi approntato da ciascuna banca. In particolare, viene introdotto un processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale, ICAAP, che richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a far fronte ad ogni tipologia di rischio.

3. Terzo Pilastro - Disciplina di Mercato
Introduce l’obbligo da parte delle banche di informare il pubblico, sulla propria adeguatezza patrimoniale, sull’esposizione ai rischi ed sulle caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi.

Informativa al pubblico
Come esplicitato nella parte “E” della Nota Integrativa al Bilancio d’Esercizio, la Banca pubblica, in questa sezione del proprio sito, il documento contenente le previste tabelle informative relative al terzo pilastro. Le informazioni hanno un carattere qualitativo e quantitativo e sono classificate nei quadri sinottici (“Tavole”) elencati nell’allegato A del Titolo IV Sezione II della circolare n. 263/06 della Banca d’Italia; ciascun quadro si riferisce ad una specifica area informativa.

Le regole che costituiscono il Terzo Pilastro:

hanno lo scopo di migliorare la capacità da parte delle istituzioni finanziarie di definire e presentare l’adeguatezza patrimoniale nel suo complesso

introducono da parte delle banche l'obbligo di pubblicazione di informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione e alla gestione dei rischi di primo e secondo pilastro con l’obiettivo di rafforzare la disciplina di mercato.

INFORMATIVA AL PUBBLICO Terzo Pilastro Basilea 2 :

GOVERNO SOCIETARIO

Di seguito si forniscono le indicazioni previste dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche di cui alla Circolare delle Banche d'Italia n° 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Tit. IV, Cap. I, Sez. VII in materia di informativo sul Governo Societario